mercoledì 23 marzo 2011

Oggetto: Relazione tecnico normativa relativa all’analisi del fenomeno noto come Waller Camp.


Allegato tecnico


Premessa
Lo StudioGeta, che da anni si occupa di problematiche legate all’ambiente ed in particolare allo studio della gestione sostenibile degli ecosistemi acquatici, ha raccolto il disagio e le preoccupazioni per il futuro dei pescatori sportivi Italiani, ed ha concretizzato un nuovo progetto: un innovativo strumento tecnico e finanziario,“Getapesca”dedicato in modo diretto ed esclusivo alla risoluzione delle problematiche che investono il mondo della pesca sportiva in Italia. Attraverso la possibilità di collaborazione con importanti istituti scientifici ed un team work di professionisti qualificato, lo Studio Geta, ha messo a disposizione in via esclusiva e diretta le soluzioni alle problematiche del panorama della pesca sportiva, attraverso la creazione di un fondo che oltre a rendere i servizi, genera le risorse per progetti a tutela dell’ambiente e della comunità dei pescatori sportivi.
Getapesca si rivolge a tutti i portatori di interesse e a tutti i soggetti interessati a vario titolo al settore della pesca sportiva, i quali con il loro contributo, oltre a beneficiare dei servizi offerti in modo esclusivo, permettono di finanziare progetti per la valorizzazione della pesca sportiva, tutela delle acque e salvaguardia delle specie ittiche, a beneficio di tutta la comunità della pesca sportiva.

Per quanto sopra evidenziato, l'Associazione (OMISSIS)  ha incaricato il Getapesca di redarre il presente documento al fine di implementare la segnalazione sulla presenza di Waller Camp abusivi resa agli organi di vigilanza con un documento tecnico dedicato.
Pertanto, avendo avuto notizia, da parte dell'Associazione (OMISSIS)  di una possibile criticità legale avente fulcro nei siti rivieraschi del fiume Po, è stata premura dei relatori informare con il presente documento gli organi competenti al fine di permettere di esperire gli accertamenti di sorta: nel caso di specie, siamo certi di contribuire, con gli allegati tecnici che compongono il presente documento, a implementare il patrimonio normativo e tecnico procedurale utile ai fini delle attività di Polizia Sanitaria, Veterinaria, Tributaria dei controlli a tema e di vigilanza specifica.

Analisi generale della fenomenologia di reato riconducibile alle strutture di guida di pesca abusive note come Waller Camp.

Si è notato negli ultimi anni, il proliferare lungo l’asta fluviale del Po e dei suoi affluenti, di campi di pesca a pagamento che, dietro un compenso monetario, offrono vitto alloggio, imbarcazione, permessi di pesca, attrezzature e guida di pesca a chi vuole dedicarsi alla pesca al Siluro o alla Carpa.
Stante che la figura professionale della “guida di pesca d'acque interne” in Italia non esiste come figura commerciale riconosciuta, affinché tale promozione possa essere lecita l’attività commerciale più vicina a questo concetto sarebbe l’agriturismo che viene gestito da un titolare di licenza di tipo “A” (pesca professionale in acque interne), che fattura gli introiti dei singoli ospiti, da copertura assicurativa ed assolva i tributi.
Mentre in mare il pesca turismo è stato regolato da un decreto ministeriale (decreto ministeriale 13 aprile 1999, numero 293 - G.U. n. 197 del 23 agosto 1999) nell’ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca e di tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero che possono servire un pubblico che pratica il turismo sostenibile ad avvicinarsi alla pesca professionale, in acque interne non esiste nessuna regolamentazione specifica o dedicata.
I wallercamp e/o fishing camp e/o campi di pesca, gestiti per lo più da stranieri europei, non presentano esternamente nessuna di queste caratteristiche autorizzative e gestionali, nemmeno il suolo dove sono appoggiati, essendo la maggior parte ubicati su terreno demaniale o golenale in modo abusivo.
Di contro attraverso i siti internet dedicati alla promozione pubblicitaria di queste attività commerciali si evince la natura di vere e proprie strutture imprenditoriali.
Il contatto avviene in internet attraverso i numerosi siti tematici o con il passa parola, da contatto diretto, come riferito da associati del (OMISSIS)  , si è potuto evincere come c’è un accordo fatto per telefono o e-mail per prenotare, si versano i soldi alla “guida” tramite bonifico o posta, si attende conferma che i permessi di pesca siano “arrivati” e il cliente può beneficiare del servizio: tutto senza che esista la minima traccia di documentazione fiscale (ricevute, scontrini, fatture, etc).
Analogamente alla somministrazione del servizio, all'interno di queste strutture vengono vendute esche, attrezzature per la pesca e gadget tematici.
Da valutazione obbiettiva e a parere dei relatori ciò configura un’evasione totale.
Considerato che se si moltiplica per le centinaia di clienti annui che vengono scorti nella struttura dedicata il volume di affari appare sostanziale, continuo e non conforme alle prescrizioni del fisco.
Si tenga inoltre presente che attraverso la ricerca in rete appaiono decine di strutture simili, gestite nella medesima tipologia commerciale e da soggetti della stessa nazionalità (Germania ed Austria), elemento che non esclude una vera e propria filiera collegata di evasori totali dediti al pesca turismo abusivo nell’area del Po.
L'azione svolta, essendo di fatto incontrollata e sconosciuta agli organi di vigilanza preposti, rappresenta oltre a un evidente danno immediato per le strutture lecite di pesca turismo che incidono sull’area, un implementazione degli illeciti che ricadono su un area fluviale già gravemente colpita da eventi di danni ambientali.
Di fatto un Waller camp rappresenta quindi una struttura, un servizio e un attività svolta in modo abusivo e non conforme alle norme che regolano le comuni attività.
Evasione Fiscale.

Nel concetto di evasione fiscale rientrano tutti quei metodi illegali volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale.  La prima difficoltà tecnica quindi consiste nel valutare il volume di guadagno che queste strutture percepiscono e quanto di questo può essere assimilato ad un reddito imponibile. Nell'ordinamento tributario italiano non esiste una definizione giuridica generale di reddito: ciò rende non agevole una definizione generale di evasione. Se reddito è definibile pleonasticamente come ciò che la legge qualifica come reddito, ossia ciò che è sottoposto a tassazione diretta in forza di una norma positiva a tal fine prevista dal legislatore, l'evasione può essere definita come violazione di una norma positiva che individua o delimita o sottopone a condizione una fattispecie impositiva. Di fatto quindi queste strutture ricevono un compenso che scaturisce da un tariffario e quindi il flusso di denaro dal cliente al fornitore di servizio è reale. L'evasione fiscale, pertanto, si configura sempre come un comportamento commissivo od omissivo che viola una specifica norma tributaria: di conseguenza è palese che a fronte dell'invisibilità diretta dei compensi percepiti dai gestori di tali strutture, questi non sono assoggettati a nessuna imposta per manifesto dolo. È la situazione che si verifica quando il contribuente, colpito da imposta, affronta il rischio derivante dal non pagarla, oppure di pagarla soltanto in parte, con la conseguenza che può aversi un'evasione totale o parziale. Il riferimento alla LEGGE IVA - DPR 633/1972 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 Numero 633 di cui al Supplemento Ordinario Numero 1 a Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 292 del 11 novembre 1972, a stretta norma di legge, quindi identifica queste aziende come  evasori totali.

I Waller Camp come esercizi di somministrazione di cibi e bevande, noleggio imbarcazioni e campeggio fluviale. Rapporti tra la disciplina statale di recepimento della "Direttiva BOLKENSTEIN" e l'esercizio.

I Waller Camp offrono servizi ulteriori e complementari al mero servizio di Guida: organizzati in campeggi fluviali dotati di servizi, noleggio imbarcazioni fino alla ristorazione per i clienti, sono totalmente estranei a qualsiasi dichiarazione di inizio attività (d.i.a. o scia) come previsto dalla norma. La norma in questione deve essere letta in relazione alle modifiche apportate all’art 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 sulla dichiarazione di inizio attività, prima dall’art. 85, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 59/2010 e, di recente, dall’art. 49, comma 4 bis del D.L. 78/2010 convertito con la L. 122/2010, entrato in vigore il 15 agosto 2010: pertanto la dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) è ora sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (scia).
Art. 19 L. N. 241/1990 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
5.                Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
6.                Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».”

Appare quindi evidente che un campeggio e relativo imbarcadero posto nelle aree golenali del fiume Po, in area soggetta al vincolo idrogeologico (area alluvionale), al vincolo paesaggistico (sovrindentenza ai beni paesistici) e in assenza del superamento dei vincoli urbanistici (PRG destinazione d'uso) non può superare o raggiungere i requisiti di dichiarazione minimi per l'ottenimento o la redazione di una scia. La struttura stessa, in relazione al servizio fornito, contrasta con i vincoli delle aree golenali, elemento che (impedendo una dichiarazione di inizio attività) non potrebbe ottenere i requisiti sia per il campeggio sia per tutte le caratteristiche accessorie, quali il noleggio di barche e la somministrazione di cibi e bevande, e ciò indipendentemente dalla ragione sociale (circolo o attività) che la stessa paventi.
E questo, fatto salvo che la struttura stessa presenti già le caratteristiche per il superamento delle norme sanitarie (scarichi, dispense, etc).
Questo perchè, ampliando il servizio di ristorazione reso al cliente con "l'ittiturismo", consistente nel cucinare il pesce prelevato durante l'azione di pesca sportiva, essendo l'intera area del Fiume Po a potenziale rischio sanitario sull'edibilità del pesce, ed essendo la struttura commerciale (quindi diversa dall'autoconsumo) gli stessi alimenti sarebbero assoggettabili ai requisiti sanitari previsti. Il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande è garantito e dal Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione e, nel caso si tratti di alimenti di origine animale (latte, uova, carne, pesce) dal servizio veterinario dell’ASL: entrambi i Servizi operano nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione.
(OMISSIS)
Reati di tipo ambientale

La circolare di polizia ambientale (la nr. 01/2007) emessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 1^ Divisione del Servizio I dell’ Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, ripropone un’intensificazione sulle attività di polizia ambientale sugli ambienti lacustri e sui corsi d'acqua italiani.
Il senso di questa nota è quello di intensificare le azioni di contrasto a quelle che vengono definite “azioni illegali di aggressione ambientale di vario tipo” lungo i nostri principali fiumi, e in particolare Arno, Magra, Ofanto, Po, Sarno e Tevere; tra i vari punti salienti della tipologia di reati, si evidenzia il fenomeno dell’ abusivismo edilizio in prossimità dei bacini e dei corsi d'acqua.
Questa annotazione del Capo del Corpo Forestale diventa parte integrante di “Fiumi informa”, campagna nazionale di monitoraggio e informazione per la salvaguardia e la legalità sui fiumi italiani, da cui si sarebbe realizzato un dossier contenente, tra l’altro, dati relativi all’abusivismo e uso improprio delle aree golenali, la pesca di frodo e la qualità delle acque.
Tutti reati riconducibili alle attività commerciali operate dai gestori dei Waller Camp: ciononostante il numero di tali strutture appare in aumento e non in diminuzione.
Impatto e ripercussioni sociali del fenomeno.

Le relazioni tra le popolazioni naturali di pescatori e l’economia ittica generata dai bacini delle acque interne, si fondano essenzialmente sull'attività della pesca amatoriale e professionale. La pesca professionale attualmente è anacronistica e , in quanto la stessa è subordinata alla qualità delle acque che ospitano gli esemplari, spesso non compatibile con gli standard previsti per l’alimentazione umana, potenzialmente invasiva ed impattante per l’ambiente ed il futuro ecosostenibile, di contro, osservando consolidati modelli di utilizzazione europea e mondiale, la pesca sportiva per il suo basso impatto sull’ambiente, il vastissimo bacino di utenti, la destagionalizzazione del potenziale turismo e soprattutto per la valorizzazione e l’implementazione dei territori ove praticarla, si presenta come la soluzione più naturale verso quale far convogliare progetti di rivalutazione degli ecosistemi acquatici passati agli enti locali per effetto del federalismo demaniale nel luglio del 2010 (Legge n. 42 del 2009). Ne deriva quindi che l'occupazione abusiva di chilometri di percorso fluviale asserviti ai Waller Camp impedisce ai naturali e leciti fruitori un utilizzo sportivo o ricreativo, fino a sfociare spesso in minacce da parte dei gestori che vogliono allontanare gli astanti a vantaggio dei clienti. Un pescatore che regolarmente ha una licenza governativa di tipo B (esercizio della pesca sportiva) si trova quindi impossibilitato a fruire della risorsa (di cui è leggittimo fruitore) in forza di una presenza invasiva e legalmente ingiustificata. Non sono noti ai relatori usi esclusivi o diritti esclusivi di pesca rilasciati ai Waller Camp, e ciò si evince dal fatto che l'intera area fluviale del Po, intesa come esercizio della pesca, non è assoggettata a nessun diritto esclusivo di pesca (Fonte Magistrato del Po). Viene riferito sia dall'associazione (OMISSIS) che da diversi documenti mediatici (quotidiani, televisione, riviste di settore e internet) come la presenza di queste strutture organizzate invade in modo critico l'area di competenza e, esaurita la risorsa ittica, si trasferisce in altro loco.

(OMISSIS)

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